Art. 9.
(Agenzia per la ricerca e la contro ingerenza).

      1. L'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC) svolge attività di ricerca, sul territorio nazionale e all'estero, per la raccolta di informazioni utili al processo decisionale nei settori della politica,

 

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dell'economia e dell'industria nonché di informazioni in grado di sostenere la ricerca scientifica nazionale.
      2. L'ARC espleta altresì attività di controingerenza a tutela del sistema politico, economico ed industriale e della ricerca scientifica contro attività di singoli, gruppi o governi stranieri che possano risultare lesivi della sicurezza nazionale.